Informativa sulla trasparenza
La trasparenza è da sempre alla base della nostra filosofia commerciale.
Negli ultimi anni, per rispondere alle sempre più sentite esigenze di trasparenza da parte dei consumatori,
sono stati rivisti e rafforzati dagli organi competenti gli obblighi informativi per le banche, gli intermediari finanziari
ed i mediatori creditizi, con riferimento in particolare ai contratti di finanziamento.
In questa sezione sono presenti i seguenti documenti di informativa precontrattuale:
- i documenti di trasparenza dell’offerta di Centro Finanziamenti S.p.A. a te dedicata:
- Prestito Ipotecario Vitalizio: Foglio Informativo
- le guide pratiche predisposte da Banca d’Italia:
- la guida “Il credito ai consumatori in parole semplici” redatta da Banca d’Italia (auch in deutscher Sprache), contenente informazioni su cosa sia il credito ai consumatori, come sceglierlo, quanto costa, a cosa fare attenzione prima e dopo la conclusione del contratto, quali diritti ha il cliente e come può farli valere;
- la guida all’Arbitro Bancario Finanziario “ABF in parole semplici”, concernente l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell’articolo 128-bis del Testo Unico Bancario; si veda anche la guida all'utilizzo del portale;
- la guida alla centrale dei rischi, concernente la banca dati che fotografa l’insieme dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario;
- la tabella contente la rilevazione trimestrale aggiornata dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”). I TEGM, aumentati di un quarto, ai quali si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, costituiscono i cosiddetti “tassi soglia”, superati i quali le operazioni devono essere considerate usuraie. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali;
Tutti i documenti riportati in questa sezione possono essere consultati e salvati (in formato PDF) o stampati. Se non siete in possesso del plug-in per la visione dei file PDF potete scaricarlo gratuitamente
Per ogni problematica, domanda o richiesta di chiarimento in merito alla propria posizione il cliente può rivolgersi preliminarmente ai seguenti canali:
PRESTITO IPOTECARIO VITALIZIO
- Numero verde 800 078 558
- E-mail: servizioclienti.piv@centrofin.it
- Numero verde 800 688 525
- E-mail: servizio.clienti@centrofin.it
- Numero verde 800 078 515
- E-mail: servizioclienti.pg@centrofin.it
Informativa sui reclami
Qualora permangano motivi di insoddisfazione, il cliente può presentare reclamo in forma scritta a Centro Finanziamenti S.p.A., ai seguenti recapiti:
- per posta ordinaria o posta raccomandata: Centro Finanziamenti S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Desenzano 2, 20146 Milano;
- E-mail: reclami.piv@centrofin.it
- PEC: reclami.piv.centrofin@legalmail.it
Per i prodotti non più attivi:
- per posta ordinaria o posta raccomandata: Centro Finanziamenti S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Desenzano 2, 20146 Milano;
- E-mail:
reclami@centrofin.it (Cessione del Quinto)
reclami.pg@centrofin.it (Finanziamenti Garantiti alle PMI) - PEC:
reclami.centrofin@legalmail.it (Cessione del Quinto), reclami.pg.centrofin@legalmail.it (Finanziamenti Garantiti alle PMI)
Centro Finanziamenti S.p.A. risponderà entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
Il cliente, in caso di mancata risposta di Centro Finanziamenti entro 60 giorni o di insoddisfazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d’Italia, o fare il download della guida dalla presente pagina. In caso di controversie, in ogni caso, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il ricorso al menzionato Arbitro Bancario Finanziario vale come esperimento del procedimento di mediazione; è possibile comunque per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario).