Informativa sulla trasparenza

La trasparenza è da sempre alla base della nostra filosofia commerciale.
Negli ultimi anni, per rispondere alle sempre più sentite esigenze di trasparenza da parte dei consumatori, sono stati rivisti e rafforzati dagli organi competenti gli obblighi informativi per le banche, gli intermediari finanziari ed i mediatori creditizi, con riferimento in particolare ai contratti di finanziamento.

In questa sezione sono presenti i seguenti documenti di informativa precontrattuale:

Tutti i documenti riportati in questa sezione possono essere consultati e salvati (in formato PDF) o stampati. Se non siete in possesso del plug-in per la visione dei file PDF potete scaricarlo gratuitamente


Informativa sui reclami

Per ogni problematica, domanda o richiesta di chiarimento in merito alla propria istruttoria il cliente può rivolgersi preliminarmente ai seguenti canali:


CESSIONE DEL QUINTO FINANZIAMENTI GARANTITI EX L. 662/96 PRESTITO IPOTECARIO VITALIZIO

Qualora permangano motivi di insoddisfazione, il cliente può presentare reclamo in forma scritta a Centro Finanziamenti S.p.A., ai seguenti recapiti:

Centro Finanziamenti S.p.A. risponderà entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
Il cliente, in caso di mancata risposta di Centro Finanziamenti entro 60 giorni o di insoddisfazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d’Italia, o fare il download della guida dalla presente pagina. In caso di controversie, in ogni caso, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il ricorso al menzionato Arbitro Bancario Finanziario vale come esperimento del procedimento di mediazione; è possibile comunque per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario).